Art. 3.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie sull'intero territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta di servizi ai cittadini utenti, lo standard delle condizioni di accesso, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché la gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure.
      2. La Commissione verifica, in particolare:

          a) l'appropriatezza delle prestazioni, l'esistenza di eventuali sprechi e gli effetti delle modalità di pagamento delle prestazioni ospedaliere;

          b) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della garanzia della continuità assistenziale e della riduzione dei ricoveri impropri;

          c) la qualificazione dell'assistenza ospedaliera in direzione dell'alta specialità;

          d) la spesa privata sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e nelle strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale;

          e) l'applicazione dei Diagnosis Related Groups (DRG), effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

          f) la qualità delle prestazioni socio-sanitarie nella fase acuta delle patologie.

      3. La Commissione indaga altresì:

          a) sullo stato di attuazione e di funzionamento, per l'intero territorio nazionale,

 

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del numero per l'emergenza-urgenza 118 e di tutta l'organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione;

          b) in merito all'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi;

          c) sui meccanismi e sui criteri adottati in relazione alla classificazione dei farmaci prescritti per determinate patologie, con particolare attenzione alle statine utilizzate nella prevenzione e nella cura delle malattie cardiovascolari;

          d) sulla qualità e sull'efficacia dei trattamenti e sulla valutazione degli esiti, anche in relazione alle differenze di esito dei trattamenti sanitari in base alla regione o all'azienda sanitaria locale di appartenenza, all'ospedale o servizio e al livello socio-economico dei cittadini.

      4. La Commissione acquisisce, inoltre, elementi conoscitivi su:

          a) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il loro coordinamento con l'attività delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

          b) lo stato di attuazione, l'organizzazione e il reale funzionamento, nell'ambito della azienda sanitaria locale, del distretto socio-sanitario, con riferimento anche all'integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi post-acute;

          c) l'attività e l'organizzazione delle unità di terapia nei reparti di medicina neonatale, nonché le esperienze in campo materno-infantile presso i distretti socio-sanitari;

          d) l'organizzazione e la verifica del «Progetto Alzheimer» e del protocollo per il trattamento farmacologico «Cronos»;

          e) lo stato di attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale» e della normativa vigente in materia;

          f) lo stato di attivazione delle Agenzie sanitarie regionali;

          g) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VQR) e la

 

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conseguente ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

          h) il programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

          i) la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          l) la verifica dell'andamento della spesa farmaceutica e del rispetto dei tetti stabiliti dalla legislazione vigente in materia;

          m) lo stato di attuazione della revisione delle liste di prestazioni ricomprese nei LEA da parte della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Ministro della salute 25 febbraio 2004, e successive modificazioni;

          n) l'organizzazione delle strutture per le cure odontoiatriche sul territorio nazionale;

          o) il contrasto del dolore nelle sue diverse tipologie, sia croniche sia oncologiche, negli ospedali e i disagi derivanti da carenze organizzative;

          p) le dinamiche delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2006, in relazione all'organizzazione delle attività professionali extramoenia o intramoenia, nel contesto del nuovo modello di organizzazione ospedaliera e delle aziende.

      5. La Commissione ha altresì il compito di:

          a) verificare l'appropriatezza del risk management, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina;

 

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          b) monitorare i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;

          c) indagare sulla quantità e sulla gravità degli errori sanitari compiuti da personale medico e paramedico nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

          d) valutare l'incidenza degli errori di cui alla lettera c) in termini di perdite di vite umane e altri danni alla salute dei pazienti;

          e) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori più frequenti, in particolare con riferimento alla loro imputabilità all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie oppure al personale medico o paramedico;

          f) indagare sulle cause degli errori di cui alla lettera c) e su quanti di essi derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico;

          g) individuare gli eventuali interventi correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico;

          h) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari e individuare altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilità delle strutture sanitarie e amministrative pubbliche e private;

          i) individuare soluzioni per il miglioramento dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private e ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del sistema sanitario nazionale.